Art. 2

In vigore dal 25 feb 1955
All'art. 102 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aggiunti i seguenti commi: "Nel caso che il concorso per l'ammissione in una corporazione di piloti sia andato deserto, il Ministro per la marina mercantile potrà autorizzare il capo del compartimento a conferire l'incarico di pilotaggio, per tutti o parte dei posti vacanti, ad altrettanti marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1, 4, 5 e 6 del presente articolo. I marittimi di cui al precedente comma, i quali abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio, potranno essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - DE PIETRO - TAMBRONI - TAVIANI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 120. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1346#art-2

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