Art. 1
In vigore dal 25 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, che approva il regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima);
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti;
Decreta:
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Il n. 3 dell'art. 102 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:
"3) sei anni di navigazione in servizio di coperta sui navi nazionali e, per le corporazioni di prima e di seconda categoria, un periodo di almeno tre anni di navigazione come ufficiale di coperta su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 500 tonnellate oppure come ufficiale di vascello su navi militari di dislocamento non inferiore alle 300 tonnellate, di cui - per le corporazioni di prima categoria - uno come primo ufficiale su navi mercantili o come ufficiale in 2ª su navi militari".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1346#art-1