Art. 1
In vigore dal 15 gen 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Riconosciuta l'opportunità di modificare; per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia, e alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina, di cui al regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, e successive modificazioni, allo scopo di consentire la restituzione, da parte della facoltà di medicina e chirurgia del posto di professore di ruolo ceduto dalla.
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1951, n. 1078;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'adunanza del 28 ottobre 1954;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Con effetto dall'anno 1954-55, i ruoli organici dei posti di ruolo delle Facoltà di medicina e chirurgia e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina, di cui al regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, e successive modificazioni, sono modificati come appresso:
Facoltà di medicina e chirurgia: posti di ruolo 18;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: posti di ruolo 12.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,
Dato a Roma, addì 27 novembre 1954
EINAUDI
ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 106. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-27;1196#art-1