Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 15 gen 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Riconosciuta l'opportunità di modificare; per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia, e alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina, di cui al regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, e successive modificazioni, allo scopo di consentire la restituzione, da parte della facoltà di medicina e chirurgia del posto di professore di ruolo ceduto dalla. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1951, n. 1078; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'adunanza del 28 ottobre 1954; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Con effetto dall'anno 1954-55, i ruoli organici dei posti di ruolo delle Facoltà di medicina e chirurgia e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina, di cui al regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, e successive modificazioni, sono modificati come appresso: Facoltà di medicina e chirurgia: posti di ruolo 18; Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: posti di ruolo 12. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, Dato a Roma, addì 27 novembre 1954 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 106. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-27;1196#art-1