Art. 3

In vigore dal 13 gen 1955
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare o diventino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dati servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 novembre 1954 EINAUDI ERMINI - GAVA Visto, il Guardasigilli DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 100. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-16;1189#art-3

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