Art. 2

In vigore dal 13 gen 1955
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-16;1189#art-2

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