Art. 2
In vigore dal 6 mar 1955
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 12 febbraio 1954 conformemente a quanto stabilito con lo scambio di Note di cui all'articolo precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - TREMELLONI - GAVA - ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 180. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-02;1405#art-2