Art. 1
In vigore dal 6 mar 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso mediante scambio di Note effettuato in Roma il 12 febbraio 1954 fra l'Italia ed il Canadà per disciplinare le relazioni culturali fra i due Paesi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-02;1405#art-1