Art. 1

In vigore dal 6 mar 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso mediante scambio di Note effettuato in Roma il 12 febbraio 1954 fra l'Italia ed il Canadà per disciplinare le relazioni culturali fra i due Paesi.
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