Art. 9
In vigore dal 16 giu 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; scienze applicate; nozioni di contabilità; disegno; tecnologia e disegno professionale; elettrotecnica; impianti; chimica generale; analisi; chimica industriale; nozioni di elettrochimica; religione; educazione fisica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-26;1558#art-9