Art. 2
In vigore dal 16 giu 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
aggiustatore;
tornitore;
fabbro meccanico;
saldatore ossiacetilenico ed elettrico ad arco.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista istallatore bassa tensione.
3. Scuola professionale per l'industria chimica, con sezione per: analista chimico.
4. Scuola professionale per l'industria edile, con sezione per:
muratore cementista.
5. Scuola professionale per l'industria della ceramica, con sezione per:
ceramista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-26;1558#art-2