Art. 2
In vigore dal 9 giu 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori della industria e dello artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
aggiustatore;
riparatore auto.
2. Scuola professionale per l'industria edile, con sezione per:
muratore.
3. Scuola professionale per l'industria idraulica, con sezione per:
impiantista idraulico sanitario.
4. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
ebanista.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-26;1547#art-2