Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 9 giu 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori della industria e dello artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: aggiustatore; riparatore auto. 2. Scuola professionale per l'industria edile, con sezione per: muratore. 3. Scuola professionale per l'industria idraulica, con sezione per: impiantista idraulico sanitario. 4. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per: ebanista.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-26;1547#art-2