Art. 4
In vigore dal 25 nov 1954
Nulla è innovato alle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, concernenti la presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché alle norme del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, sulla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 1954
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 6. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-20;1035#art-4