Art. 1

In vigore dal 25 nov 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: . Nelle documentazioni che i privati sono tenuti a produrre ai pubblici uffici in base a disposizioni regolamentari o interne, la presentazione dell'atto o certificato di nascita, del certificato di cittadinanza, del certificato attestante lo stato di celibe, vedovo o coniugato e del certificato di residenza può essere sostituita dall'esibizione della carta di identità rilasciata ai sensi dell' del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-20;1035#art-1

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