Art. 2

In vigore dal 3 feb 1955
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954 EINAUDI SCELBA - VIGORELLI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
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