Art. 1

In vigore dal 3 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 22 novembre 1949, n. 861; Vista la legge 22 aprile 1953, n. 391; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Con effetto dal 1 gennaio 1954 il contributo per assegni familiari dovuto dai datori di lavoro del settore del commercio e delle professioni e arti, comprensivo del contributo per gli assegni familiari di caropane, è stabilito nella misura del 21% della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori, entro i limiti dei massimali vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-16;1318#art-1

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