Art. 1
In vigore dal 3 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 22 novembre 1949, n. 861;
Vista la legge 22 aprile 1953, n. 391;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Con effetto dal 1 gennaio 1954 il contributo per assegni familiari dovuto dai datori di lavoro del settore del commercio e delle professioni e arti, comprensivo del contributo per gli assegni familiari di caropane, è stabilito nella misura del 21% della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori, entro i limiti dei massimali vigenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-16;1318#art-1