Art. 2
In vigore dal 23 ott 1955
Ai posti di ruolo e a quelli da conferirsi per incarico previsti, per la Scuola tecnica industriale suddetta, dalla tabella organica approvata con decreto interministeriale 20 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1948, che restano confermati, è aggiunto il posto di direttore titolare, con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di materie tecniche, ed è soppresso quello per incarico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 30 settembre 1954
EINAUDI
SCELBA - ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 1.- E. GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1582#art-2