Art. 1
In vigore dal 23 ott 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
.
A decorrere dal 1 ottobre 1954, la Scuola tecnica industriale istituita in Cividale del Friuli-Rubignacco col decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627, è trasferita dalla sede di Rubignacco a Cividale del Friuli-Centro.
Dalla stessa data alla predetta Scuola tecnica viene aggregata la Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale esistente in Cividale del Friuli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1582#art-1