Art. 7
In vigore dal 15 ott 1955
L'Istituto può avere Scuole staccate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnicodidattica.
Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1581#art-7