Art. 3
In vigore dal 15 ott 1955
Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
a) corsi di specializzazione;
b) corsi di perfezionamento;
c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri e attività affini;
d) corsi preparatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1581#art-3