Art. 23

In vigore dal 15 ott 1955
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 30 settembre 1954 EINAUDI SCELBA - ERMINI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1955 Atti de Governo, registro n. 92, foglio n. 183. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1580#art-23

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