Art. 18
In vigore dal 15 ott 1955
Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per la agricoltura e degli Istituti tecnici agrari, nonché tra i direttori delle scuole tecniche agrarie che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.
Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 1 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1580#art-18