Art. 7

In vigore dal 3 ago 1955
L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1567#art-7

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