Art. 2
In vigore dal 3 ago 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
tornitore;
meccanico artigiano;
installatore acqua, gas, riscaldamento;
meccanico motorista d'auto.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista bassa tensione.
3. Scuola professionale per l'industria edile, con sezioni per:
muratore;
disegnatore edile.
4. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
falegname.
5. Scuola professionale per l'industria della coltelleria, con sezione per:
coltellinaio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1567#art-2