Art. 2

In vigore dal 3 ago 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: tornitore; meccanico artigiano; installatore acqua, gas, riscaldamento; meccanico motorista d'auto. 2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: elettricista bassa tensione. 3. Scuola professionale per l'industria edile, con sezioni per: muratore; disegnatore edile. 4. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per: falegname. 5. Scuola professionale per l'industria della coltelleria, con sezione per: coltellinaio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1567#art-2

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