Art. 1

In vigore dal 18 giu 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1 ottobre 1951; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1951 è istituita in Belluno una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato. A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica industriale aggregata all'Istituto tecnico industriale statale di Belluno è soppressa. Con la stessa decorrenza le scuole tecniche industriali statali di Feltre e Pieve di Cadore sono trasformate in scuole professionali staccate dell'istituto professionale di Belluno. Le scuole secondarie di avviamento professionale annesse alle predette scuole tecniche continuano a funzionare secondo l'attuale ordinamento. La direzione di ciascuna di esse rimane affidata al direttore incaricato della scuola professionale staccata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1560#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo