Art. 9

In vigore dal 18 giu 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; scienze applicate; tecnologia meccanica; laboratorio tecnologico; tecnologia dei materiali ed elementi di costruzioni; disegno architettonico; disegno di costruzioni: disegno tecnico; tecnologie elettriche e impianti; misure elettriche; elettrotecnica; disegno professionale; contabilità aziendale; francese; merceologia; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1560#art-9

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