Art. 9

In vigore dal 15 giu 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; chimica; disegno tecnico; tecnologia e laboratorio tecnologico; elettrotecnica generale; misure elettriche; tecnica motoristica; tecnica dell'auto e moto; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1555#art-9

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