Art. 4
In vigore dal 15 giu 1955
Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.
I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1555#art-4