Art. 9

In vigore dal 11 giu 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; scienze fisiche; tecnologia; macchine; motori; meccanica; disegno tecnico; economia aziendale; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1552#art-9

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