Art. 2
In vigore dal 11 giu 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
operatore macchine utensili;
aggiustatore calibrista e stampista;
aggiustatore attrezzista montatore;
saldatore;
disegnatore;
meccanico motorista auto e moto;
elettrauto.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
elettricista impiantista;
elettricista bobinatore e riparatore macchine elettriche.
3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
falegname.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1552#art-2