Art. 22
In vigore dal 8 giu 1955
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 25.000.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni, professionali di categoria e di privati;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di pirivati;
4) con i proventi delle aziende annesse;
5) con i contributi degli alunni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1544#art-22