Art. 20

In vigore dal 8 giu 1955
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi. Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale. In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro. Quando funzionino scuole staccate a norma dell' del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla, Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1544#art-20

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