Art. 9

In vigore dal 5 giu 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; elementi di diritto rurale, agronomia, coltivazioni erbacee; coltivazioni arboree; industrie agrarie; zootecnia; elementi di economia ed estimo rurale; elementi di contabilità agraria; elementi di agrimensura e costruzioni rurali e disegno relativo; matematica e scienze applicate; agricoltura; igiene professionale agraria; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1543#art-9

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