Art. 7
In vigore dal 5 giu 1955
L'istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnicodidattica.
Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1543#art-7