Art. 2
In vigore dal 23 gen 1955
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1954, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 dell'Accordo commerciale e dall'art. 7 dell'Accordo di pagamento suddetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - PICCIONI - MARTINELLI - VILLABRUNA - GAVA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte del conti, addì 18 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 61. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-23;1269#art-2