Art. 1

In vigore dal 23 gen 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio, per il tesoro e per le finanze; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi commerciale e di pagamento, nonché agli scambi di Note conclusi a Roma, fra il Governo italiano ed il Governo dello Stato d'Israele, il 5 marzo 1954.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-23;1269#art-1

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