Art. 1
In vigore dal 23 gen 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio, per il tesoro e per le finanze;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi commerciale e di pagamento, nonché agli scambi di Note conclusi a Roma, fra il Governo italiano ed il Governo dello Stato d'Israele, il 5 marzo 1954.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-23;1269#art-1