Art. 2
In vigore dal 22 ott 1954
Su istanza del Presidente della Giunta regionale, vistata dal Commissario del Governo, il Primo presidente della Corte d'appello di Trento autorizzerà con proprio decreto i competenti uffici ad intavolare il diritto di proprietà a favore della Regione sui beni immobili oggetto del trasferimento.
Le operazioni relative all'intavolazione saranno esenti da ogni diritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-30;918#art-2