Art. 2

In vigore dal 22 ott 1954
Su istanza del Presidente della Giunta regionale, vistata dal Commissario del Governo, il Primo presidente della Corte d'appello di Trento autorizzerà con proprio decreto i competenti uffici ad intavolare il diritto di proprietà a favore della Regione sui beni immobili oggetto del trasferimento. Le operazioni relative all'intavolazione saranno esenti da ogni diritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-30;918#art-2

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