Art. 1
In vigore dal 22 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 58 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
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I beni disponibili dello Stato descritti nell'elenco unito al presente decreto sono trasferiti dal Patrimonio dello Stato a quello della Regione Trentino-Alto Adige nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti, le servitù attive e passive sia apparenti sia non apparenti, dalla data della consegna di cui al successivo .
Dalla stessa data la Regione subentrerà allo Stato nel possesso di fatto e di diritto dei beni di cui al precedente comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-30;918#art-1