Art. 2
In vigore dal 25 set 1954
Il presente decreto avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - CASSIANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 2. - TEMPESTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-30;819#art-2