Art. 1

In vigore dal 25 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . La voce 2 della tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582, è modificata come segue: "2. - Biglietti postali: la tassa di cui al n. 1 con l'aumento, per i primi 15 grammi, di lire cinque (L. 5)".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-30;819#art-1

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