Art. 2
In vigore dal 24 ago 1954
Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Borgofranco d'Ivrea e il ricostituito comune di Quassolo nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Borgofranco d'Ivrea.
È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.
Al personale in servizio presso il comune di Borgofranco d'Ivrea, che sarà inquadrato negli organici del comune di Quassolo, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 15. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-18;588#art-2