Art. 1

In vigore dal 24 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3306, con il quale i comuni di Quassolo, Baio Dora e Borgofranco d'Ivrea furono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo "Borgofranco d'Ivrea"; Vista l'istanza 14 febbraio 1953, con la quale oltre i tre quinti degli elettori del cessato comune di Quassolo ne hanno chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Borgofranco d'Ivrea in data 4 maggio 1953, n. 24, e del Consiglio provinciale di Torino in data 12 ottobre 1953, n. 3968, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Quassolo, in provincia di Torino, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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