Art. 2

In vigore dal 5 ago 1954
Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i ricostituiti comuni di Cevo e di Saviore, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, dei personale attualmente in servizio presso il comune di Valsaviore. È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale. Al personale in servizio presso il comune di Valsaviore, che sarà inquadrato nei nuovi organici dei comuni di Cevo e di Saviore, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 26 aprile 1954 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 98. - CARLOMAGNO
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