Art. 1

In vigore dal 5 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 22 settembre 1927, n. 1863, con il quale i comuni di Cevo e di Saviore, in provincia di Brescia, vennero soppressi e riuniti in unico Comune, con denominazione "Valsaviore" e capoluogo in Cevo; Vista l'istanza 14 luglio 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti di ciascuno dei cessati comuni di Cevo e di Saviore ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Valsaviore in data 9 marzo 1947, n. 11, e della Deputazione provinciale di Brescia in data 5 novembre 1947, numero 22/1003/19, con le quali venne espresso parere in ordine alle ricostituzioni di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Sono ricostituiti i comuni di Cevo e di Saviore, in provincia di Brescia, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.
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