Art. 1
In vigore dal 5 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 22 settembre 1927, n. 1863, con il quale i comuni di Cevo e di Saviore, in provincia di Brescia, vennero soppressi e riuniti in unico Comune, con denominazione "Valsaviore" e capoluogo in Cevo;
Vista l'istanza 14 luglio 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti di ciascuno dei cessati comuni di Cevo e di Saviore ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Valsaviore in data 9 marzo 1947, n. 11, e della Deputazione provinciale di Brescia in data 5 novembre 1947, numero 22/1003/19, con le quali venne espresso parere in ordine alle ricostituzioni di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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Sono ricostituiti i comuni di Cevo e di Saviore, in provincia di Brescia, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-04-26;470#art-1