Art. 2

In vigore dal 15 set 1954
Il patrimonio dell'Ente di cui al precedente articolo, residuato dalla liquidazione, sarà devoluto al Consorzio antitubercolare di Cremona. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 aprile 1954 EINAUDI VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 90. - CARLOMAGNO
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