Art. 1

In vigore dal 15 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 maggio 1926, n. 1100, col quale fu eretto in ente morale l'Istituto provinciale Vittorio Emanuele III per l'assistenza sociale ai contadini della provincia di Cremona e ne fu approvato il relativo statuto; Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 309, col quale la denominazione del predetto Istituto fu modificata in quella di Cassa mutua provinciale Vittorio Emanuele III per le malattie dei contadini della provincia di Cremona e ne fu approvato il nuovo statuto; Visto il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 2059, col quale la denominazione della Cassa predetta fu modificata in quella di Istituto cremonese Vittorio Emanuele III per i contadini convalescenti e ne fu approvato il nuovo statuto; Visto il decreto 21 giugno 1949, con il quale il Prefetto di Cremona provvedeva allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente ed alla nomina di un commissario nella persona dell'on. senatore avvocato Ennio Zelioli; Vista la relazione del predetto commissario sulla gestione straordinaria dell'Ente; Ritenuta l'opportunità e la convenienza di procedere alla liquidazione dell'Ente, stante l'impossibilità per il medesimo di poter perseguire gli scopi istituzionali e di trasferirne il patrimonio residuo al Consorzio antitubercolare di Cremona; Visto l'art. 27 del Codice civile; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . L'Ente "Istituto cremonese Vittorio Emanuele III per contadini convalescenti" è posto in liquidazione. L'avv. Ennio Zelioli, commissario prefettizio per la gestione straordinaria dell'Ente è nominato liquidatore dell'Ente medesimo.
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