Art. 2

In vigore dal 31 ago 1954
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 aprile 1954 EINAUDI SCELBA - PICCIONI - TREMELLONI - MARTINELLI - TAMBRONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 64. - TEMPESTA
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