Art. 1
In vigore dal 31 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione.
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il tesoro;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data al Modus vivendi commerciale fra Italia e Costa Rica concluso in San Josè il 20 febbraio 1953, nonché allo scambio di Note riguardante l'art. V del Modus vivendi suddetto effettuato in Roma il 23 giugno 1953 ed allo scambio di Note - San Josè 23 febbraio 1953.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-04-08;736#art-1