Art. 2

In vigore dal 24 apr 1954
Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1954 EINAUDI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1954 Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 93. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-02-08;74#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo