Art. 1

In vigore dal 24 apr 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza 8 luglio 1948, con la quale la maggioranza dei contribuenti delle frazioni Dova Superiore e Dova Inferiore del comune di Mongiardino Ligure, in provincia di Alessandria, ha chiesto l'aggregazione delle frazioni medesime al comune di Cabella Ligure; Visto il voto favorevole del Consiglio comunale di Cabella Ligure, espresso con deliberazioni in data 26 gennaio 1950, n. 2, e in data 3 febbraio 1951, n. 2; Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Mongiardino Ligure in data 29 settembre 1946 e in data 9 marzo 1952, n. 1; della Deputazione provinciale in data 9 novembre 1946, n. 539, in data 12 febbraio 1949, n. 25 e in data 13 maggio 1950, n. 80, e del Consiglio provinciale di Alessandria in data 5 aprile 1952, n. 6, con le quali venne espresso parere in ordine alla citata istanza; Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . Le frazioni Dova Superiore e Dova Inferiore sono distaccate dal comune di Mongiardino Ligure ed aggregate al comune di Cabella Ligure, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-02-08;74#art-1

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